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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
quakef4 Inserito il - 13/09/2016 : 18:19:49
Ciao a tutti,

Sto rimettendo a posto una vecchia Piaggio Albatros. Al momento ho sistemato qualche difetto di fabbrica e sostituito la vecchia batteria con una a Litio.

Sto cercando di fare un upgrade alla parte elettronica, in particolare alla mancanza dei sensori freno, di migliorare il funzionamento del PAS e di dotarla di fari a LED.

Avrei bisogno della vostra esperienza in merito alla parte burocratica che regolamenta l'illuminazione di un bici. Oltre a un faro LED anteriore, vorrei montare un segnalatore posteriore (la tipica luce rossa) e lo stop che si accende quando freno, magari con la possibilità di lampeggiare durante la frenata.

Mi sapete dire se è legale?

Grazie
13   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
quakef4 Inserito il - 04/01/2017 : 15:13:10
Ciao a tutti!

Avrei delle novità in merito alle modifiche sulla Piaggio Albatros. Vorrei modificare il primo post per poi aggiornarlo/modificarlo anche in futuro.

Non mi lascia modificarlo, a chi devo chiedere per i permessi?

Grazie
quakef4 Inserito il - 08/11/2016 : 19:23:03
Sulla centralina originale il sul connettore J5 è installato un ponticello.

Rimuovendolo il motore si spegne ma la centralina rimane accesa.

Con dei semplici sensori switch sulle leve riesci disattivare il motore durante la frenata.

Ho provato su banco e con un giro di prova e sembra funzionare. Sono in attesa di testarlo bene. Pertanto per adesso non posso assicurarti che funzioni a dovere e che non interferisca con altre funzioni.

La centralina addizionale che sto finendo di montare prevede di usare dei sensori freno attivi, per evitare di sostituire le leve originali o di usare switch attaccati con le fascette.

La "Option Board" e la scheda per i led posteriori
Immagine:

100,82 KB
piero48 Inserito il - 08/11/2016 : 18:46:23
Ciao quakef4,
attenderò con ansia che completerai il lavoro sulla centralina.
Che info puoi darmi riguardo al collegamento dei freni con la centralina originale?
quakef4 Inserito il - 08/11/2016 : 12:53:00
Ciao Pietro,

Ho quasi finito la scheda elettronica. Aspetto gli ultimi componenti per poi montarla definitivamente per un test su strada completo.

Entro un mese dovrei riuscire a postare qualche info in più
piero48 Inserito il - 08/11/2016 : 12:11:10
Ciao quakef4,
potresti dirmi quale è il connettore della centralina per i freni e con quale logica funziona?
Sono anche molto interessato alla centralina implementata con arduino.
grazie
quakef4 Inserito il - 19/09/2016 : 12:53:23
Barba 49 ha scritto:

Vorrei anche avvertirti che se la tua centralina non lo prevede è difficile che tu possa montare i freni con i sensori che interrompono immediatamente l'erogazione dell'assistenza in caso di frenata, e quanto agli stop lascia perdere, cosa vuoi che significhi per un automobilista un mezzo da 20-25Km/h che rallenta? Non gli sta mica dietro, al massimo gli sta al fianco...

PS) Altra precisazione, il motore dell'Albatros va solo ed esclusivamente con la sua centralina, non è somigliante a nessun altro brushless in commercio e con centraline standard NON funziona.


La centralina della Piaggio li prevede, ha un connettore apposito, ho verificato è funziona perfettamente. Manca solo di testarlo per qualche giorno.

Per quanto riguarda lo stop, è vero non è strettamente necessario, era solo curiosità, in ogni caso posso decide se tenerlo o meno tramite software.

La centralina è vecchia il mio modello è del 1999, e così è rimasta fino al modello PRIMA. Non ho intenzione di cambiarla ne tanto meno il motore. Però per migliore alcune funzionalità integrerò una seconda centralina (arduino) che si prenderà cura dei sensori freno, del PAS e dell'impianto di illuminazione a LED.
Barba 49 Inserito il - 18/09/2016 : 22:24:43
Vorrei anche avvertirti che se la tua centralina non lo prevede è difficile che tu possa montare i freni con i sensori che interrompono immediatamente l'erogazione dell'assistenza in caso di frenata, e quanto agli stop lascia perdere, cosa vuoi che significhi per un automobilista un mezzo da 20-25Km/h che rallenta? Non gli sta mica dietro, al massimo gli sta al fianco...

PS) Altra precisazione, il motore dell'Albatros va solo ed esclusivamente con la sua centralina, non è somigliante a nessun altro brushless in commercio e con centraline standard NON funziona.
quakef4 Inserito il - 17/09/2016 : 13:43:26
OK, adesso ho le idee chiare. Di sicuro anche se le norme non lo prevedono non fa male una segnalazione in più.

A presto e grazie!
leonardix Inserito il - 15/09/2016 : 07:24:38
Le mie (kalkhoff impulse) hanno di serie un sistema per cui frenando o rallentando la luce aumenta di intensità, lo trovo utile...
quakef4 Inserito il - 14/09/2016 : 18:46:30
ok grazie.

Farò in modo che durante la frenata lo stop se acceso inizi a lampeggiare.

Per il momento grazie e a presto
aspes Inserito il - 13/09/2016 : 22:09:43
Ciao,

ma lassa perde la luce stop ,è inutile e non prevista, anche se dubito troveresti un vigile che ti farebbe una contravvenzione.

Sono così tante le bici che viaggiano senza nessuna luce, che non penso che si mettano a dare le multe per una luce stop non prevista

Il fatto è che consumi corrente per nulla per avere anche lo stop, e il suo utilizzo su una bici,

a meno che viaggi in una pista ciclabile affollatissima, come quelle di una grande metropoli cinese,

e pressoche' inutile.

Addirittura i ciclomotori prodotti fino agli anni '80 che viaggiavano a 40 kmh,

non avevano nessuna luce stop (era anche vietata) e nessuno ne sentiva la necessità.

Per un mezzo che viaggia a 25 kmh, è inutile e nemmeno prevista. Risparmia corrente per l'assistenza



Metti una bella luce rossa fissa oppure meglio lampeggiante, che con i led è piu' visibile perche fa l'effetto flash
quakef4 Inserito il - 13/09/2016 : 21:09:48
Grazie!

Non leggo riferimenti in merito alla luce stop azionata dalle leve freno.

Delucidazioni a riguardo?
essegi Inserito il - 13/09/2016 : 20:45:33
Messaggio di quakef4

... in merito alla parte burocratica che regolamenta l'illuminazione di un bici ...


intanto benvenuto

queste sono le regole:

DPR 495 del 16/12/1992 - da sito aci.it
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

...


Art. 223. - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).

1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.

3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.

4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.

5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.


Art. 224. - Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.

2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.

4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.

5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.

6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.

7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.

8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell' appendice IV , comma 1, del presente titolo.

9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice , commi 2, 3 e 4.

10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.


Art. 225. - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi

1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.

2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.

3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.

4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.


...


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