V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
baldiniantonio |
Inserito il - 12/08/2014 : 15:35:30 La Regione FVG eroga incentivo max 200€ per chi compra una biciclette con pedalata assistita
legge 4/2014
Art. 18 (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) con la quale, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
4. Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 2 secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al comma 3.
5. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui al comma 2, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema della convenzione di cui al comma 3.
6. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui la comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
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2 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Ciaorena |
Inserito il - 26/10/2014 : 18:08:34 Il canton ticino da il 20% del prezzo d acquisto senza limite massimo |
gil |
Inserito il - 12/08/2014 : 20:33:29 200:30x100=666,con quella cifra ti prendi una bestia. |
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