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Tino
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Veneto


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Inserito il - 25/01/2007 : 17:41:41  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni).
Nota: sono descritti solo gli articoli che interessano i ciclisti

Art. 1. Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
(1) Definizione sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
Art. 40. Segnali orizzontali.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41. Segnali luminosi.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.


Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi. 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. (1)
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, con le modificazioni della legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003.
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1)
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (1)
(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2.È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla relizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (1). Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. (1)
(1) Così modificato dall'art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge.
REGOLAMENTO
Art. 122. - Segnali di obbligo generico (art. 39 C.s.).
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Art. 223. - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.). 1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Art. 224. - Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. (1)
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
(1) Appendice IV - Art. 224
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi
1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue: omissis
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,652¸0,648
Y=0,341¸0,342
Z=0,007¸0,010
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,573¸0,556
Y=0,421¸0,437
Z=0,007¸0,006
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi.

Art. 225. - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.
Art. 377. - Circolazione dei velocipedi (art. 182 C.s.).
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.


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Inserito il - 25/01/2007 : 21:14:31  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ben fatto Tino : è utilissimo per trovare subito ciò che ci riguarda
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Inserito il - 25/01/2007 : 21:21:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
per completezza, qualcuno ha sottomano la norma relativa alle bici a pedalata assistita?
può essere comodo averla qui di seguito e sempre a portata
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pardon!

è nell'articolo 50, che Tino ha opportunamente messo in grassetto
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Tino
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Veneto


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Inserito il - 28/01/2007 : 14:04:54  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Comunicato della Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali (Sezione Italiana dell'AVERE - European Electric Road Vehicle Association - promossa dalla CEE) del settembre 2005:


"" Il punto sulle biciclette a pedalata assistita elettricamente

Con una propria nota che ha avuto larga diffusione sulla stampa e sui media lo scorso 8 settembre, in merito alle biciclette a pedalata assistita elettricamente, l’ANCMA ha segnalato l’esistenza sul mercato di "false bici elettriche" che "si muovono per l’azione di un acceleratore che attiva un motore elettrico e non per effetto di un’assistenza dello stesso".
La CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici a Batterie, Ibridi e a Celle a Combustibile), sezione italiana dell’European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles, fondata nel 1978 su iniziativa della Commissione della UE per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei veicoli di tali tipologie, condivide pienamente l’obiettivo che ha animato la comunicazione ANCMA, palesemente intesa a scoraggiare l’introduzione sulle strade italiane di prodotti difformi dalla legge.

Già dal 1999 un Gruppo di lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente e coordinato dalla CIVES con la partecipazione di organismi pubblici e privati tra i quali anche l'ANCMA, aveva individuato i requisiti minimi di sicurezza e prestazionali a cui assoggettare i veicoli elettrici a due ruote. Con l’approvazione della Direttiva UE 2002/24/CE del 2002, recepita nella legislazione nazionale nel febbraio 2003, si era finalmente definita formalmente e in maniera univoca la categoria delle biciclette a pedalata assistita.
Dopo l'emanazione della Direttiva, la CIVES aveva ripetutamente fornito agli operatori del settore, agli acquirenti, e a quanti deputati a prendere decisioni sulla conformità dei veicoli alle leggi, precise informazioni sui vincoli tecnici e legislativi, proponendo anche precise regolamentazioni per la qualificazione dei prodotti immessi sul mercato nazionale, che sono state concretamente attuate nell’ambito degli interventi di supporto al settore attivati da diversi Comuni (come Milano, Roma, Napoli, Brescia, ecc.) e dagli stessi Ministeri competenti. L’azione informativa si è inoltre contestualmente tradotta nel sequestro e ritiro dal mercato di numerosi prodotti impropri.
La CIVES si associa alla recente segnalazione di ANCMA per riproporre l’esigenza di monitorare la correttezza del mercato. Occorre tuttavia sorvegliare che quanto indicato nella nota ANCMA non venga malamente interpretato, considerando come illegali anche soluzioni che sono viceversa conformi ai requisiti di legge: la più evidente è l’utilizzazione di regolatori di assistenza alla pedalata che consentono di modificare in uso la percentuale di assistenza (in termini di coppia meccanica) alla pedalata umana, pur mantenendo inalterata la condizione di riduzione progressiva dell’assistenza al crescere della velocità fino al limite di 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. A seguito della citata comunicazione di ANCMA, e a quanto segnalato da diversi fornitori di veicoli così connotati, questi ultimi prodotti parrebbero ora venire guardati con diffidenza se non addirittura considerati erroneamente fuori legge, con evidente nocumento per tali produttori e fornitori.
A titolo riepilogativo e al fine di una corretta interpretazione dei requisiti di legge (Legge n. 14 del 3 febbraio 2003, che modifica l’Articolo 50 del Codice della Strada), si ricorda in conclusione che il requisito sostanziale delle biciclette a pedalata assistita elettricamente è che l’assistenza del motore (con potenza massima di 250 Watt) venga fornita in concomitanza con la pedalata, con livello di assistenza decrescente all’aumentare della velocità sino al totale annullamento dell’assistenza al raggiungimento dei 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ciò esclude implicitamente i veicoli nei quali il motore può essere utilizzato anche al di fuori dell’esigenza di pedalare, che si configurerebbero ai fini di legge come veri e propri ciclomotori; sono pertanto da considerarsi fuori legge i veicoli muniti di dispositivi che consentano di escludere la necessità della pedalata.
Non vi sono invece vincoli alla regolazione del livello di assistenza alla pedalata, presente su diversi prodotti recenti e fatta di regola attraverso commutatori o manopole di regolazione (che non sono quindi da confondersi con "acceleratori" autonomi) aventi lo scopo di ridurre l’assorbimento dalla batteria quando l’ausilio del motore a regime elevato non è ritenuto necessario, dosando così in misura più flessibile le prestazioni del veicolo e aumentandone anche l’autonomia. ""

"Crazy Horse"
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elle
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Inserito il - 16/02/2007 : 23:03:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
una scheda del comune di pisa che minaccia sanzioni severe per le bici elettriche fuori norma

sintomo di un certo malessere - e motivo di cautela

(ovviamente, quello che è rilevabile a questi controlli è difficilmente la potenza del motore o la velocità massima assistita, ma molto facilmente il motore che si attiva senza pedalare: il che riguarda in particolare molte cinesi di importazione incerta con interruttori o acceleratori indipendenti, anche se il motore è a bassa potenza)

http://www.comune.pisa.it/ufficio-controllo-territorio/biciclette_o_ciclomotori.htm

in particolare:


Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:

Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria euro 131,00);

sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria euro 716,00);

fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria euro 65);

Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1; 2; 3 CDS, sanzione pecuniaria euro 68,00;

fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria euro 516,00)



l.

giant lafree, 2006 - brompton M3L, 2007 - flyer T8, 2008 - xootr swift, 2009 - specialized tricross, 2012 - tag egolite, 2014
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