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Tino
Utente Master
fondatore
Veneto
3296 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2008 : 18:52:05
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Sulla homepage del sito della www.nooil.it ho letto la nota:
Immagine:
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Art. 50. Velocipedi. 1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1) 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.
Secondo voi, è corretto quello che è scritto nella prima parte ?
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"Crazy Horse"
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outside1
Utente Senior
Lombardia
1403 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2008 : 20:48:56
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direi di no. |
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matteo59
Utente Attivo
Sicilia
543 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2008 : 21:35:29
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Leggendo senza conoscere niente della legge in oggetto si può intendere il contrario di quello che la nota cerca di spiegare |
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Tino
Utente Master
fondatore
Veneto
3296 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2008 : 14:39:38
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Cerco di "darmi" una risposta:
L'unica cosa esatta è questa: " I mezzi diversi da quelli con le caratteristiche previste dal Codice della Strada ..... non rientrano tra quelle a pedalata assistita."
Mentre le parole tra parentesi si prestano a varie interpretazioni e possono indurre in errore chi le legge: 1. "Ad es. perchè dotati di acceleratore manuale autonomo..." : che cosa vuol dire ? Che autonomamente l'acceleratore decide a che velocità andare ? Forse intendevano dire un potenziometro ? Non mi risulta che sia vietato dalla legge.
2. ".. o interruttore per l'accensione del motore elettrico, ..." : molte biciclette montano un interruttore che serve a spegnere immeditamente il motore in caso di emergenza.
3. "...come pure quelle in cui la pedalata ha mera funzione di interruttore di un motore che va da solo" : se c'è una cosa che deve fare una bicicletta elettrica è quella di dare impulso al motore con il movimento dei pedali; inoltre la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datata 15 dicembre 1997 recita che [.......] i velocipedi con pedalata assistita elettricamente in cui l'azione propulsiva fornita dal motore (solamente di tipo elettrico) interviene esclusivamente quando la coppia muscolare applicata ai pedali è diversa da zero e comunque si interrompe non appena il veicolo supera la velocità di 25 km/h.
Ecco due esempi:
Immagine:
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al nr. 1 il regolatore di assistenza (o potenziometro). al nr. 2 l'interruttore di sicurezza da usare in caso di emergenza (con la chiave della batteria su ON posso decidere se far passare la corrente o meno al motore).
Immagine:
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al nr. 3 un piccolo interruttore che sulla mia bicicletta mi consente: con "A" di non superare la velocità di 15 - 16 km.h (sempre che io pedali), oppure con "E" di avere libera regolazione della potenza (fino a 25 Km.h).
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"Crazy Horse"
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